Polizze Catastrofali: Scadenze prorogate, cosa cambia per la tua impresa?

da | Giu 10, 2025 | Autotrasporti, News

È ufficiale: sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio è stata pubblicata la legge 27 maggio 2025, n. 78, che proroga e aggiorna le norme sull’assicurazione dei rischi catastrofali, un tema fondamentale anche per chi lavora nel trasporto.

Cosa cambia?
Il termine per stipulare le polizze obbligatorie per danni da calamità naturali è stato prorogato con scadenze differenziate in base alla dimensione dell’impresa:

  • Grandi imprese: termine confermato al 31 marzo 2025, con un periodo di tolleranza fino al 29 giugno 2025, durante il quale si può comunque accedere a contributi pubblici anche senza polizza.
  • Medie imprese: nuova scadenza al 1° ottobre 2025.
  • Micro e piccole imprese: tempo fino al 31 dicembre 2025.

Chi rientra in ogni categoria?
La legge adotta i criteri europei aggiornati per definire le dimensioni aziendali:

  • Media impresa: meno di 250 dipendenti, fatturato annuo fino a 50 milioni o bilancio non superiore a 43 milioni.
  • Piccola impresa: meno di 50 dipendenti, fatturato o bilancio fino a 10 milioni.
  • Microimpresa: meno di 10 dipendenti, fatturato o bilancio fino a 2 milioni.

Come si calcola il valore dei beni da assicurare?

  • Per gli immobili si prende in considerazione il valore di ricostruzione a nuovo;
  • Per i beni mobili, il costo di rimpiazzo;
  • Per i terreni colpiti, il costo di ripristino.

Questo significa che la valutazione tiene conto del costo reale necessario a tornare come prima del danno.

Le grandi imprese hanno regole speciali:
Per chi fattura oltre 150 milioni e ha almeno 500 dipendenti, non si applicano i limiti standard su franchigia e premi proporzionali, con possibilità di assicurazione globale per gruppi di imprese collegate.

Controlli e trasparenza:
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, insieme all’IVASS, monitora i contratti assicurativi per evitare speculazioni sui premi. Inoltre, sarà disponibile un portale per permettere alle imprese di confrontare facilmente le offerte sul mercato.

Copertura anche per immobili in sanatoria:
La legge estende la copertura assicurativa anche agli immobili soggetti a sanatoria o condono, purché rispettino alcune condizioni specifiche, come la presenza di un titolo edilizio valido o l’essere in fase di regolarizzazione. Per gli immobili non assicurabili, invece, non saranno previsti indennizzi o contributi pubblici.

E i beni di terzi utilizzati nell’attività?
Se l’imprenditore usa beni di terzi privi di assicurazione, deve includerli nella propria polizza. In caso di danno, l’indennizzo sarà pagato direttamente al proprietario, che dovrà usarlo per riparare o mantenere il bene. Se non lo fa, l’imprenditore può chiedere un risarcimento per i guadagni persi fino al 40% dell’indennizzo, e ha diritto al rimborso di premi e spese assicurative sostenute.

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Fonte Truck24