Trasferte degli autisti, la deduzione forfettaria spetta solo se l’impresa sostiene realmente le spese

da | Lug 15, 2026 | Autotrasporti

Le imprese di autotrasporto possono beneficiare della deduzione forfettaria prevista per le trasferte degli autisti, ma solo se la trasferta comporta un costo effettivamente sostenuto dall’azienda. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, destinata ad avere un impatto concreto sulla gestione fiscale delle imprese del settore.

Quando spetta la deduzione

L’articolo 95, comma 4, del TUIR consente alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci di dedurre, in alternativa ai costi analiticamente documentati, un importo forfettario per le trasferte dei dipendenti.

Gli importi previsti sono:

  • 59,65 euro per ogni trasferta effettuata fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro
  • 95,80 euro per le trasferte all’estero

Si tratta di una semplificazione fiscale pensata per agevolare un’attività, come quella dell’autotrasporto, in cui gli spostamenti degli autisti rappresentano una componente quotidiana del lavoro.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

L’interpello riguardava un’impresa di autotrasporto che non riconosceva ai propri autisti né indennità di trasferta né rimborsi spese, in quanto il contratto collettivo applicato e l’organizzazione del lavoro non prevedevano tali compensi.

L’azienda riteneva comunque di poter usufruire della deduzione forfettaria, sostenendo che fosse sufficiente dimostrare che i dipendenti avessero effettuato trasferte fuori dal Comune.

L’Agenzia delle Entrate ha però respinto questa interpretazione.

La deduzione non è automatica

Secondo il Fisco, la deduzione forfettaria rappresenta una modalità semplificata per determinare costi realmente sostenuti dall’impresa e non un’agevolazione riconosciuta automaticamente per il solo fatto che l’autista abbia lavorato fuori sede.

In altre parole, se l’azienda non sostiene alcun costo collegato alla trasferta, la deduzione non può essere applicata.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è quindi necessario che la trasferta abbia generato un onere economico, come il pagamento di un’indennità, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente oppure altre spese direttamente a carico dell’impresa.

Cosa devono verificare le aziende

Il chiarimento richiama le imprese a una gestione ancora più attenta delle trasferte.

Non basta dimostrare che il conducente abbia svolto un servizio fuori dal Comune: occorre poter collegare quella trasferta a un costo effettivamente sostenuto e correttamente documentato.

Per questo è consigliabile conservare tutta la documentazione utile, come ordini di servizio, buste paga, note spese, ricevute, fatture e ogni altro documento che possa dimostrare sia lo svolgimento della trasferta sia il relativo onere economico.

Attenzione alla differenza tra contratto e fisco

La risposta dell’Agenzia ricorda inoltre che la disciplina del lavoro e quella fiscale seguono logiche differenti.

Il fatto che il contratto collettivo non obblighi l’impresa a riconoscere un’indennità di trasferta non significa automaticamente che l’azienda possa beneficiare della deduzione prevista dal TUIR.

La normativa fiscale richiede infatti un presupposto preciso: l’esistenza di una spesa realmente sostenuta.

La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate rappresenta quindi un importante promemoria per tutto il settore. Le deduzioni forfettarie restano uno strumento utile per alleggerire il carico fiscale delle imprese di autotrasporto, ma possono essere utilizzate solo quando esiste un costo effettivo legato alla trasferta. Una corretta gestione amministrativa e una documentazione completa diventano quindi elementi fondamentali non solo per beneficiare dell’agevolazione, ma anche per affrontare con maggiore serenità eventuali controlli fiscali.

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Fonte: Truck24